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News - S.I.A.T.E.L. - Notizie
san vito.jpgCon il collegato alla legge finanziaria per il 2006 (decreto legge 30 settembre 2005, n.203) viene affrontato l’annoso problema dell’accesso ai dati dell’anagrafe tributaria da parte degli enti locali. L’art. 1 del decreto legge, infatti, dopo aver previsto la partecipazione dei comuni al recupero dei tributi statali evasi, dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, entro quarantacinque giorni dalla data in vigore del decreto stesso, d’intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati da parte degli enti locali. Con lo stesso provvedimento, che dovrà inoltre prevedere le modalità di trasmissione ai comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà specificare le modalità tecniche con cui i comuni potranno partecipare all’accertamento fiscale dei tributi statali. Accertamento che potrà essere esercitato anche attraverso società esterne all’ente locale o da questo partecipate, incaricate delle attività di supporto alla gestione dei tributi comunali. Con la citata norma sembrerebbe ad un primo approccio definitivamente superata la questione della mancata emanazione del decreto attuativo previsto nell’art. 4, comma 2- octies, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.265 nel quale si prevedeva che “ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall’art.18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, norma che concede appunto “l’accesso agli uffici pubblici”. La necessità di creare un sistema integrato di scambi informativi tra enti locali e amministrazione centrale ha costituito oggetto della relazione presentata di recente dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Nel documento si sottolinea l’opportunità di lasciare a Sogei la gestione delle funzioni elementari comuni a tutti i sistemi fiscali centrali e locali come base per il corretto funzionamento delle procedure locali. Si ricorda che la possibilità per i Comuni di avere accesso alle dichiarazioni dei tributi statali era già previsto negli anni ’70, ma non ha mai trovato una concreta attuazione. Ad oggi, l’accesso all’anagrafe tributaria e l’interscambio di dati tra amministrazioni locali e centrali diventa un’esigenza improcrastinabile, non solo ai fini dell’accertamento dei tributi locali, ma anche ai fini del recupero dei tributi statali evasi. In particolare, occorre osservare che gli immobili costituiscono il fulcro del prelievo fiscale locale, per cui si rivela utilissimo per i comuni reperire gli immobili abusivi non solo ai fini delle imposte locali, ma anche ai fini delle imposte statali. Ad esempio, l’individuazione di immobili oggetto di contratti di affitto non dichiarati, consentirebbe allo Stato di recuperare non solo l’imposta di registro, ma anche parte dell’IRPEF. Con l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, sono superate tutte le difficoltà inerenti al rispetto della normativa in materia di accesso ai dati personali ed in particolare delle disposizioni che consentono la comunicazione di dati personali da parte dei soggetti pubblici solo in presenza di una fonte normativa, anche a carattere regolamentare, che li autorizzi. Naturalmente, l’accesso ai dati e la comunicazione degli stessi dovrà avvenire sempre in ossequio al rispetto del principio di necessità, tenuto conto, peraltro, che molte informazioni possono essere reperite attraverso lo strumento dell’autodichiarazione.

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