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Giurisprudenza - Corte di Cassazione Civile sez.V 5/1/2005 n. 130
foto2.jpg1. Il 30 aprile 2003 è notificato al Centro cooperativo raccolta latte S., in persona del legale rappresentante in carica, presso i suoi procuratori costituiti nel grado di appello, avvocato T.C. e S.P., in Alessandria, Corso xxx, il ricorso del Comune di Alessandria per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino sopra descritta, che ha respinto l'appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria 20 novembre 2000, n.409/01/00, che aveva accolto i ricorsi della società contro una serie di avvisi di accertamento della Tarsu dal 1995 al 1999. 2.1 fatti di causa sono i seguenti: a) il Comune di Alessandria adotta nei confronti del Centro, dedito alla produzione industriale olearia per uso alimentare, 19 avvisi di accertamento, contraddistinti dai numeri 216.228 e 230-235 e relativi alla Tarsu dal 1995 al 1999, per irregolarità della denuncia di tre immobili di proprietà della società, siti in Alessandria e più precisamente: 1) in Corso xxx: negozio per la vendita di latticini di 60 mq; 2) in Viale xxx, un negozio di 90 mq, un magazzino e uffici privati (6 mq); 3) in Via xxx, la sede operativa della società; b) il Centro svolge la sua attività su una superficie complessiva di 3.390 mq, iscritta interamente a titolo di opificio industriale e cosi suddivisa: 725 metri quadrati di opificio industriale; 1.194 mq di magazzino; 93 mq per autorimessa; 272 metri quadrati dedicati ad uffici privati; 633 metri quadrati di area detassata in quanto imputabile alla produzione dì rifiuti speciali non assimilati; 613 mq di area non tassata perché adibita all'istallazione di impianti tecnologici e celle frigorifere; inoltra, la società dispone di altri 5.343 mq, occupati da aree verdi o destinate al passaggi e, quindi, non oggetto di Tarsu, e di 976 mq di area scoperta operativa e mai denunciala, la quale è così riparata per 80 mq è destinata ad ospitare una rampa d'accesso alla struttura dove ha luogo la lavorazione e lo stoccaggio del prodotto; per 800 metri quadrati è costituita da superficie sita a ridosso di uno dei lati lunghi del capannone-opificio industriale ed è utilizzata per il carico/scarico delle merci; per 96 mq è adibita al parcheggio esterno delle autobotti utilizzate, in via diretta o indiretta, dall'azienda; c) la pretesa fiscale relativa al negozio di Corso xxx (vedasi retro 2. a)I, è definita attraverso accertamento con adesione; d) i ricorsi contro gli avvisi di accertamento sono previamente riuniti, accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, e) l'appèllo del Comune è, poi, respinto dalla Commissione tributaria regionale di Alessandria con la sentenza ora impugnata per cassazione. 3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Alessandria, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: "la Commissione ritiene che l'area in questione di mq 976 non sia soggetta ad alcuna imposta in quanto non è area funzionale, non esistono strutture di alcun genere>>. 4. Il ricorso per cassazione del Comune di Alessandria, integrato con memoria è sostenuto con due motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata e che sia adottala ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali. 5. La società intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 6.1. Con il primo motivo d'impugnazione il Comune ricorrente denuncia l'omissione di pronuncia e l'omèssa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 6.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze da esso avanzate e riprodotte testualmente, secondo la quale la Commissione tributaria provinciale non avrebbe richiamato alcuna disposizione normativa per affermare che l'area di 976 mq non sarebbe oggetto di Tarsu, ne avrebbe in alcun modo motivato la sua non imponibilità, limitandosi a dichiarare che si tratta di un'area scoperta sen2a strutture. Il ricorrente avanza ora le stesse doglianze, riferite alla sentenza di appello. Si contesta, poi, che l'assenza di strutture sia una causa di non imponibilità ai fini della Tarsu. 7.1. Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 62.1, 62.2, 62.3 e 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e degli artt. 7, 9, 11 e 12 del Regolamento del Comune di Alessandria 20 novembre 2000, n. 160. 7.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che l'area di proprietà del Centro sarebbe soggetta a Tarsu, in quanto area scoperta ex art. 62.1 D.Lgs. 15 novembre 1973, n.507. 8. Data la loro connessione oggettiva, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 9. I motivi sono fondati. Infatti, l'art. 62.1.1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dispone che la Tarsu è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte a qualsiasi uso adibite e il comma successivo prevede che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione". A fronte di una fattispecie normativa cosi conformata la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la superficie scoperta di mq 976 non possa essere oggetto di Tarsu per la sua non funzionalità e per la mancanza di strutture, senza applicare specificamente nessuno dei criteri di esenzione indicati come cause dell'impossibilita di produrre rifiuti dall'art. 62.2 D.Lgs. 15 novembre 1993, a 507, cioè; I) la natura dell'area; 2) il particolare uso cui l'area è stabilmente destinata; 3) l'obiettiva sua condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali fatti, sottrattivi di un'area all'oggetto della Tarsu, devono in ogni caso essere dichiarati e provati dal contribuente. La motivazione della sentenza d'appello: a) in quanto dichiara che l'area non è funzionale, adotta una motivazione insufficiente, perché formula solo il contenuto di specie statico della dichiarazione motivazionale, cioè il giudizio finale del processo cognitivo del giudice d'appello, ma si astiene dalla formulazione del contenuto di specie dinamico, cioè dalla descrizione del passaggio dalla sua iniziale posizione di ignoranza, o di mancanza di qualsiasi opinione sulla possibilità dell'area di produrre rifiuti, alla conoscenza della specie del giudizio sulla sua "non funzionalità", interpretabile come "particolarità dell'uso cui l'area è stabilmente destinata", che, come emerge con tutta evidenza, non è affatto indicata; b) in quanto dichiara che l'area è priva di strutture, adotta un criterio di esenzione non utilizzato dal legislatore; c) in quanto trascura di verificare se l'unica causa di esenzione riscontrata esistente (la "non funzionalità", da far valere come "particolarità dell'uso") sia stata denunciata e provata dal contribuente, disapplica l'art. 62.2 D.Lgs. 15 novembre 1993, a 507. 10. In conclusione, la sentenza è viziata sia sotto il profilo dell'insufficienza delta motivazione, per la mancata esplicitazione del suo contenuto di specie dinamico, sia sotto il profilo della violazione di legge, perché contrasta con il principio di diritto secondo cui le aree non costituiscono oggetto di Tarsu solo se non producono rifiuti per una delle seguenti tre cause, che siano denunciate e provate dal contribuente: natura dell'area, uso particolare e stabile, obiettiva condizione di non utilizzabilità. 11. Ne deriva che il ricorso merita di essere accolto, che la sentenza impugnata dev'essere cassata e che la causa dev'essere rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, oltre a decidere in conformità ai principi sintetizzati nel 10, provvedere anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

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