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Circolari - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI - SEZIONE VI - SENTENZA N. 281 DEPOSITATA IL 20/09/2002.
foto25.gifIci - Omessa presentazione della dichiarazione - Avviso di liquidazione non preceduto da avviso di accertamento - Nullità - Art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
La Commissione tributaria provinciale di Bari - Sezione VI - ha emesso la seguentesentenzasul ricorso n. 6378/01 depositato il 13 novembre 2001, avverso avviso di liquidazione n. contro comune di Bitritto, proposto dal ricorrente … difeso da…:
FATTO
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2001 la Signora..opponeva l'avviso di liquidazione all'ICI per l'anno 1995 dovuta per lire 2.700.000 oltre sanzioni ed interessi di mora. La ricorrente eccepiva la nullità assoluta dell'atto di liquidazione che, invece, avrebbe dovuto essere atto di accertamento, non essendo stata dichiarata alcuna somma. In subordine eccepiva il difetto di motivazione non avendo il comune esposto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa tributaria con particolare riferimento al valore venale dell'area edificabile basato sui prezzi del mercato. Inoltre, nel merito, deduceva che giacchè la ricorrente esercitava l'attività di coltivatrice diretta l'area oggetti di imposizione non doveva considerarsi area fabbricabile. Anche l'indicazione della sanzione non poteva considerarsi esente da errore.
DIRITTO
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto opposto appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Infatti è pacifico che l'avviso di liquidazione opposto non è stato preceduto da un rituale accertamento e cioè dall'atto mediante il quale il comune di Bitritto comunicava alla contribuente la violazione dell'obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, dei cespiti di sua proprietà. L'atto notificato, invece, è soltanto la liquidazione dell'imposta dovuta sulla base di un atto di accertamento che mai è stato posto in essere. Le altre eccezioni proposte da… restano assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità, ma va rilevato che anche la motivazione dell'avviso di liquidazione appare insufficiente dal momento che non risultano esposti, sia pure sommariamente, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione. Tale precetto non appre adempiuto con la semplice indicazione dei dati catastali del suolo e del valore per metro quadro dello stesso. Infatti tale valore è indicato in forma apodittica senza alcuna specificazione circa il processo attraverso il quale l'ente impositore ha ritenuto di indicare quel determinato valore. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.


Sergio Trovato IL SOLE 24 ORE