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Normative - ICI - Abitazione principale - rimborso minor gettito - decreto del 1° aprile2009 del ministero dell'interno
img_0050.jpgCon il decreto del 1° aprile 2009 il Ministero dell’interno ha approvato il
modello di certificazione che ai sensi dell’art. 77-bis, comma 32 del d.l.
n. 25 giugno 2008, n. 112, i comuni devono presentare entro il prossimo 30
aprile per certificare la perdita di gettito subita a seguito dell’
introduzione dell’esenzione dell’abitazione principale.
L’importo da indicare riguarda il mancato gettito che per l’anno 2008 i
comuni hanno subito
sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 29 maggio 2008, data
di entrata in vigore del d.l. 27 maggio, 2008, n. 93 che ha introdotto l’
esenzione dell’abitazione principale dall’ICI.
Nelle premesse al decreto viene richiamata la risoluzione n. 1/DF del 4
marzo 2009 nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine all’
ambito applicativo dell’esenzione in discorso soprattutto con riferimento
alle ipotesi di assimilazione le quali sono riconducibili esclusivamente a
quelle previste da:
v l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
v l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che
attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali,
con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione
per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Ciò comporta dunque che gli enti nel predisporre la certificazione debbono
prendere in considerazione la perdita di gettito derivante dall’esenzione
dell’abitazione principale del soggetto passivo e da quelle assimilate con
regolamento o delibera vigente al 29 maggio 2008 tenendo presente i
chiarimenti forniti nella citata risoluzione.
Il modello va redatto in duplice esemplare e deve essere sottoscritto dal
responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di
revisione. La certificazione va presentata alla Prefettura – Ufficio
territoriale del governo competente, all’Ufficio di presidenza della giunta
regionale per i comuni della regione Valle d’Aosta ed ai Commissariati di
governo delle province autonome di Trento e Bolzano per i comuni del
Trentino Alto-Adige, i quali provvedono a trasmettere per via telematica,
copia della certificazione al Ministero dell’interno – Direzione centrale
della finanza locale.

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