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News - ESENZIONE ICI PRIMA CASA - EPPROFONDIMENTO
logo_dpf_1.pngCon la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti per l’applicazione dell’“esenzione ICI prima casa” disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, il quale ha introdotto, a decorrere dall’anno 2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In particolare, il citato documento di prassi amministrativa chiarisce che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alla seguenti categorie catastali:
Ø A/1: abitazioni di tipo signorile;
Ø A/8: ville;
Ø A/9: castelli e palazzi eminenti.
A tale riguardo, occorre specificare che il comma 2 dell’art. 1 del decreto n. 93 del 2008, ha voluto escludere le unità immobiliari classificate nelle suddette categorie catastali, non dal novero degli immobili che possono essere adibiti ad abitazione principale, ma solo dall’ambito operativo dell’esenzione in questione, continuando, infatti, per detti immobili ad applicarsi la detrazione di base di cui all’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e le eventuali maggiori detrazioni e/o l’aliquota ridotta eventualmente deliberate dal comune.
La risoluzione chiarisce, altresì, che, oltre all’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, è necessaria la contemporanea presenza di altre due condizione essenziali, che devono identificarsi nella:
Ø sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
Ø concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
È importante sottolineare che il D. L. n. 93 del 2008, nel fornire la definizione di abitazione principale rimanda, in via generale, alle norme contenute nel D. Lgs. n. 504 del 1992, istitutivo del tributo, e, quindi, per tale nozione occorre far riferimento all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza
Alla luce di tali precisazioni emerge che se ad esempio l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi; nel caso in cui l’immobile è di proprietà di più soggetti, ma solamente alcuni di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da coloro che non lo hanno destinato a tale uso.
È bene precisare che il D. L. n. 93 del 2008 non fa alcun riferimento alle pertinenze relative alle abitazioni principali e che tale silenzio della legge, come chiarito nella stessa risoluzione n. 12/DF, “è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, dal momento che, in base all’art. 818 del codice civile, gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
L’art. 1, comma 2 del D. L. n. 93 del 2008, estende, inoltre, l’esenzione ICI a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 29 maggio 2008, ha assimilato alle abitazioni principali, intendendo per “assimilazione” tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.
Altre fattispecie di assimilazioni espressamente previste dal D.L. n. 93 del 2008, devono essere ricercate nell’art. 1, comma 3 che estende il trattamento di favore in esame sia all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che questi, come disposto dall’art. dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, “non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; sia agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, come previsto dall’art. dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Per ciò che concerne, invece, i casi di esclusione dall’esenzione, la citata risoluzione n. 12/DF menziona, oltre alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, già richiamate, anche le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
Le ragioni di quest’ultima esclusione, come si legge nella citata risoluzione, devono essere ricercate nel fatto che la norma esonerativa in esame non ha espressamente ricompreso tali immobili fra quelli che godono dell’esenzione. Le norme di esenzione, infatti, non sono suscettibili né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva e, pertanto, non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassativamente indicate dalla norma stessa.
L’art. 1 del menzionato decreto, al successivo comma 4, prevede il rimborso ai comuni del mancato gettito dell’imposta relativa all’esenzione introdotta, stabilendo, a tal fine, uno stanziamento, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 che saranno erogati dal Ministero dell’interno secondo criteri e modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Per i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali ora è applicabile il beneficio in questione, è previsto, a carico dei comuni, il rimborso d’ufficio delle somme indebitamente riscosse, fermo restando, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare apposita istanza di rimborso nei termini stabiliti dalla legge.
Nella risoluzione in esame viene, altresì, affrontata la questione dell’abrogazione di norme, con particolare riferimento al comma 4 dell'art. 6 del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale prevedeva che “ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato”.
Nella risoluzione è affermato che l’abrogazione di tale norma non impedisce al comune di prevedere un’aliquota ridotta per le abitazioni principali in quanto tale facoltà è comunque accordata dall’ampio potere regolamentare che i comuni possono esercitare a norma dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

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